Statuto
STATUTO
Centro Studi
“Il Risveglio”
ARTICOLO 1 – Costituzione
E’ costituita l’associazione denominata Centro Studi “Il Risveglio”, di seguito anche “Centro Studi”.
ARTICOLO 2 – Sede
L’associazione ha sede in Teramo
ARTICOLO 3– Durata
L’associazione è costituita fino al 2050.
ARTICOLO 4– Finalità
Il Centro Studi è un’associazione a carattere scientifico, senza scopo di lucro, che si propone di svolgere attività di studio, ricerca e formazionenell’ambito delle discipline umanistiche, artistiche, sociali ed economiche, in particolare per ciò che riguarda:
- – la promozione, lo sviluppo e la diffusione della cultura, dell’educazione civica e delle migliori pratiche relative alle attività di informazione e comunicazione;
- – il monitoraggio dell’attuazione della normativa vigente;
- – la ricognizione e la valutazione delle attività di formazione ed aggiornamento nel settore (programmi, metodologie, materiali didattici);
- – l’impatto socio-economico delle politiche di innovazione tecnologica nel contesto internazionale di evoluzione dell’economia della conoscenza.
- Sviluppo, ricerca e promozione dei valori e delle tradizioni culturali del territorio.
- Attività culturali di varia natura
Il Centro Studi si prefigge di:
- curare la promozione, la valorizzazione e lo sviluppo, anche mediante istituzione di borse di studio e premi, di ricerche orientate a studi tematici di pertinenza con gli obiettivi del Centro Studi;
- svolgere attività di supporto alla progettazione e gestione di politiche di comunicazione istituzionale e di diffusione dell’innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazione centrali e locali;
- svolgere attività di monitoraggio qualitativo e quantitativo dell’evoluzione normativa;
- creare e aggiornare banche dati dedicate, che seguano l’evolversi delle opinioni degli operatori e delle aspettative dei cittadini sulle tematiche della trasparenza amministrativa, dell’accesso e della partecipazione;
- promuovere ed organizzare incontri nazionali ed internazionali, sotto forma di seminari, giornate di studio, conferenze, convegni, congressi;
- coordinare le proprie attività con i programmi di insegnamento e di ricerca delle Università, regionali ed extra regionali, e di altri Enti mediante apposite convenzioni;
- predisporre e gestire progetti di formazione e di aggiornamento scientifico e tecnico, con metodologie tradizionali e tecnologiche, e finalizzati alla diffusione di competenze verso il mondo imprenditoriale privato e pubblico, nonché corsi teorici e pratici di formazione, aggiornamento e perfezionamento (generico: specificare) anche in collaborazione con strutture pubbliche o private, nazionali, europee ed extraeuropee;
- favorire le iniziative miranti alla definizione di accordi e convenzioni con organismi Pubblici e privati, per la diffusione di studi e progetti per istituzioni ed imprese, nazionali ed estere;
- provvedere alla divulgazione dell’attività di ricerca realizzata attraverso pubblicazioni periodiche (sia su supporto cartaceo che informatico).
Le finalità di cui sopra possono essere realizzate operando direttamente e/o indirettamente attraverso società controllate o partecipate dal Centro Studi stesso, ed in regime di convenzione con Associazioni ed Enti che perseguano scopi analoghi o convergenti, sia avvalendosi della prestazione di terzi cui delegare la realizzazione di determinate attività.
ARTICOLO 5– Patrimonio e fonti di finanziamento
Il patrimonio del Centro Studi è costituito da beni mobili e immobili derivanti da donazioni, lasciti, elargizioni e liberalità che siano comunque espressamente destinati all’incremento di un fondo di dotazione permanente dell’Associazione. Eventuali avanzi di gestione, al termine di ogni anno finanziario sono destinati, salvo diversa disposizione normativa, a riserve da utilizzarsi esclusivamente per la realizzazione dei fini istituzionali del Centro Studi e/o per impieghi di pubblica utilità che il Consiglio direttivo riterrà più opportuni. Gli avanzi non saranno mai distribuiti direttamente o indirettamente tra i soci a qualsiasi categoria essi appartengano.
E’ inoltre vietato procedere alla distribuzione di fondi di qualsiasi tipo anche aventi natura di capitale, direttamente o indirettamente tra i soci, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla normativa all’epoca vigente.
Il Centro Studi si finanzia con i contributi annuali di istituzioni ed enti pubblici e privati, con le donazioni di persone fisiche o giuridiche pubbliche e private, con le quote associative e di ammissione fissate annualmente dal Consiglio Direttivo, con i contributi annuali dei Soci Sostenitori, i proventi derivanti da specifici progetti commissionati da istituzioni ed enti pubblici e privati e con i contributi dei partecipanti ai corsi, seminari o convenzioni, organizzati dal Centro Studi.
La quota associativa o il contributo annuale è intrasmissibile e non è mai rivalutabile.
Il Centro Studi potrà compiere ogni operazione finanziaria, escluso comunque lo svolgimento di operazioni riservate ad operatori autorizzati, per il raggiungimento degli scopi specificati, compresa la negoziazione di mutui, sia attivi che passivi, semplici o garantiti da pegno o da ipoteca sui beni dell’Associazione.
L’esercizio economico-finanziario coincide con l’anno solare.
L’ARTICOLO 6– Associati
Gli associati possono essere persone fisiche e/o giuridiche e si distinguono nelle seguenti categorie :
Associati fondatori; Associati ordinari; Associazioni sostenitori.
Sono associati fondatori gli associati risultanti dall’Atto Costitutivo del Centro Studi.
Sono associati ordinari tutte le persone fisiche e/o giuridiche che saranno considerate in possesso delle caratteristiche professionali, previste dal regolamento interno, per l’iscrizione al Centro Studi.
Sono associati Sostenitori tutte le persone fisiche e/o giuridiche che si impegnano a finanziare l’attività del Centro Studi attraverso contributi liberali, anche per lo svolgimento di specifici progetti.
Questi non hanno l’obbligo di versare la quota associativa annuale nell’esercizio in cui versano i contributi di cui al precedente comma.
L’ammissione all’Associazione come associato (Ordinario, Sostenitore) è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito della domanda dell’aspirante (socio ordinario e/o sostenitore) su presentazione di almeno due soci, di cui uno socio fondatore.
Tutti gli associati hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo, quindi l’appartenenza ad una qualsiasi delle categorie di soci prevista dal presente statuto attribuisce :
- a) – il diritto a partecipare ad ogni attività associativa;
- b) – il diritto di voto per l’approvazione del rendiconto annuale;
- c) – il diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello statuto, nonché per l’elezione ad ogni carica prevista dal medesimo, salvo quanto disposto dall’ art. 8.
La decadenza o l’esclusione dalla qualifica di Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo per giusto causa.Costituisce giusto causa l’aver posto in essere, direttamente o indirettamente, attività incompatibili con le finalità del Centro Studi o pregiudizievoli del suo prestigio. Costituisce, altresì, giusto causa la mancata partecipazione a tre assemblee annuali consecutive, senza che le giustificazioni siano state accettate dal Consiglio Direttivo. L’obbligazione assunta da ciascun Socio s’intende continuativa, tranne il caso in cui egli dia le dimissioni, con lettera raccomandata, 60 giorni prima del nuovo anno sociale.
ARTICOLO 7– Organi
Alle attività ed al funzionamento del Centro Studi sono preposti i seguenti organi : L’Assemblea dei soci;
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente;
Il VicePresidente;
Il Segretario
Il Comitato Scientifico;
Il Collegio dei Revisori dei conti (nel caso sia previsto dalla normativa vigente o sia richiesto dal 10% dei soci).
ARTICOLO 8– Assemblea
Costituiscono l’Assemblea i Soci Fondatori, i Soci Ordinari e i Soci Sostenitori, in regola con le quote associative annuali o con i contributi annuali previsti.
Compiti dell’Assemblea sono :
- – approvare il rendiconto economico consuntivo relativo all’anno precedente;
- – deliberare sul bilancio preventivo per l’esercizio successivo;
- – deliberare sulle modifiche di statuto;
- – eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- – eleggere il Collegio dei Revisori dei conti;
- – deliberare lo scioglimento dell’Associazione e nominare i liquidatori;
- – deliberare su ogni altro argomento riguardante l’attività sociale, su richiesta del
Consiglio Direttivo;
- – proporre argomenti di studio e di ricerca d’interesse dell’Associazione;
- – deliberare sull’eventuale remunerazione degli organi sociali, con esclusione di
quelli previsti dall’Art. 9 punto 13.
L’Assemblea Generale si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del Presidente; può essere altresì convocata su conforme delibera del Consiglio direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei soci.
L’assemblea viene convocata a mezzo di lettera semplice, fax o posta elettronica, inviata ai soci di norma almeno 15 giorni prima della data fissata.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea.
L’Assemblea è valida quando sia presente, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli stessi. Sia in prima che in seconda convocazione le deliberazioni sono valide se assunte con la maggioranza semplice dei votanti (metà più uno). Gli astenuti vengono considerati come non votanti e quindi non vengono calcolati per il ai fini del quorum deliberativo.
La seconda convocazione non può avere luogo prima che siano trascorse almeno 24 ore dall’ora di convocazione della prima.
Ogni associato, sia persona fisica o giuridica, ha diritto ad un voto. E’ ammessa la partecipazione all’Assemblea mediante delega scritta, da conferirsi esclusivamente ad altro Socio, il quale non potrà avere più di tre deleghe. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questi, dal componente più anziano del Consiglio Direttivo con l’assistenza del Segretario o, in mancanza, di altro socio indicato dall’assemblea, che assume le funzioni di segretario dell’Assemblea. Le deliberazioni dell’assemblea dovranno risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, da trascrivere su apposito libro.
L’Assemblea Generale può effettuare modifiche al presente statuto soltanto con atto approvato dalla maggioranza dei due/terzi più uno degli associati presenti in assemblea.
ARTICOLO 9– Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo attende allo sviluppo e all’indirizzo generale del Centro Studi attraverso l’attuazione di programmi scientifici e di progetti formulati in base alle finalità dell’art.4.
Ad esso competono le funzioni di direzione, di programmazione e di amministrazione del Centro Studi, nonché la cura dei rapporti con le Istituzioni, gli Enti pubblici e privati.
Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 7 membri.
I componenti del Consiglio Direttivo saranno eletti dall’Assemblea degli associati tra coloro che rivestono la qualifica di associato fondatore.
Nel caso in cui il Consiglio sia composto da un numero di membri superiore ai candidati che rivestono la qualifica di socio fondatore, i membri residui saranno eletti dall’Assemblea dei soci tra coloro che rivestono la qualifica di socio ordinario o di socio sostenitore.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per quattro anni e possono essere riconfermati. Gli stessi possono essere revocati per giusto motivo dall’Assemblea (vedi articolo 6).
Al Consiglio spetta, oltre all’eventuale compenso deliberato dall’assemblea, il rimborso delle spese vive sostenute per la carica.
Il Consiglio Direttivo :
1 – nomina tra i suoi componenti il Presidente secondo quanto disposto dall’articolo 10;
2 – nomina tra i suoi componenti il Vice-presidente secondo quanto disposto dall’articolo 11;
3 – nomina tra i suoi componenti il Segretario secondo quanto disposto dall’articolo 12;
4 – nomina il Comitato Scientifico ed il suo Presidente secondo quanto disposto dall’articolo 13;
5 – attua le deliberazioni dell’Assemblea;
6 – indice riunioni congressuali e delibera su quanto indicato nell’art.4 (Finalità dell’Associazione);
7 – dirige ed amministra l’Associazione, con possibilità di deliberare l’esecuzione di tutti gli atti necessari ed opportuni al conseguimento degli scopo sociale. Prepara il bilancio preventivo e predisporre il rendiconto consuntivo che saranno presentati unitamente alla relazione dei Revisori dei Conti all’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci.
8 – approva le convenzioni da stipulare tra l’Associazione ed Enti pubblici o privati;
9 – delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti Soci;
10 – delibera sull’esclusione dei Soci;
11 – disciplina i rapporti di collaborazione con i Soci e il funzionamento degli eventuali gruppi di lavoro;
12 – delibera l’esonero dal mandato del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario Generale per giusto motivo (vedi art.4);
13 – delibera sulle remunerazioni e le indennità delle cariche sociali ricoperte da non Soci (Collegio dei Revisori dei conti e Comitato Scientifico).
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure su richiesta scritta di almeno due consiglieri in carica e comunque almeno una volta l’anno la redazione del bilancio e per deliberare l’ammontare delle quote sociali annuali.
La riunione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in caso di parità, secondo il voto espresso dal Presidente.
Qualora nel Consiglio Direttivo cessi dalla carica uno dei quattro Consiglieri eletto tra i Soci Fondatori, sia per dimissioni che per altre cause, questi dovranno provvedere, entro 60 giorni dall’avvenuto ricevimento della comunicazione, alla sua sostituzione per cooptazione anche di un socio fondatore o in mancanza tra i soci sostenitori. Qualora nel Consiglio Direttivo cessi dalla carica un Consigliere (eletto tra i soci ordinari ed i soci sostenitori) sia per dimissioni che per altre cause, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti dall’ultima assemblea da cui i membri del Consiglio stesso furono espressi.
Articolo 10– Il Presidente
Il Presidente del Consiglio Direttivo dell’Associazione ha la legale rappresentanza del Centro Studi.
Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei Soci Fondatori presenti in Consiglio Direttivo, ed è scelto tra i Soci Fondatori Presiede e convoca l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo e provvede all’esecuzione delle delibere dello stesso. Qualora tra i componenti del Consiglio Direttivo non vi fossero Soci Fondatori, il Presidente verrà eletto a maggioranza assoluta dei votanti.
Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato, salva la cessazione del mandato per dimissioni. Può essere revocato per giusta causa su proposta del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti; la revoca deve essere ratificata dall’Assemblea Generale dei soci. Costituisce giusta causa l’aver posto in essere, direttamente o indirettamente, attività incompatibili con le finalità del Centro Studi o pregiudizievoli del suo prestigio ed all’integrità del suo patrimonio.
Il Presidente e il Vice Presidente possono disgiuntamente compiere tutte le spese di ordinaria amministrazione e più precisamente apertura e chiusura dei conti correnti e le spese amministrative che sostiene il Centro Studi per l’espletamento della sua attività. Le spese per eventuale personale dipendente devono essere comunque approvate dal Consiglio Direttivo.
Qualsiasi altra spesa come per esempio contributi per congressi, borse di ricerca, premi e per quanto altro rientrante nelle finalità dell’associazione nonché investimenti immobiliari, acquisti di attrezzature di ufficio e quelle di importo superiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila) dovranno essere autorizzate dal Consiglio direttivo di volta in volta.
In caso di urgenza al Presidente potranno essere delegati i compiti spettanti al Consiglio Direttivo di cui all’articolo 9 ai punti 6, 7 ed 11; l’attività del Presidente dovrà comunque essere ratificata dal Consiglio Direttivo.
Articolo 11 – Il Vice Presidente
Il Vice Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei Soci Fondatori presenti in Consiglio Direttivo, ed è scelto tra i Soci Fondatori. Qualora tra i componenti del Consiglio Direttivo non vi fossero Soci Fondatori, il Vice Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dei votanti.
Il Vice Presidente ha la responsabilità della Tesoreria del Centro Studi e della gestione dei beni di proprietà.
Sostituisce il Presidente nelle sue funzioni nell’ambito delle riunioni del Consiglio Direttivo, qualora questi non vi possa presenziare, redige e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci e svolge le attività previste nell’articolo 10.
Il Vice Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.
Articolo 12– Il Segretario
Il Segretario Generale nominato dal consiglio su indicazione del presidente. Qualora tra i componenti del Consiglio Direttivo non vi fossero Soci Fondatori, il Segretario viene eletto a maggioranza assoluta dei votanti.
Il Segretario ha la responsabilità organizzativa dell’Associazione, ne coordina le attività, assegnando al personale dipendente ed a eventuali collaboratori compiti e responsabilità di intesa con il Presidente ed il Vice Presidente. Cura il regolare svolgimento delle attività dell’Associazione, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e tiene informati i soci.
Il Segretario Generale dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.
ARTICOLO 13– Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico costituisce l’organo di consulenza scientifica dell’Associazione. Esso è composto da membri, nominati dal Consiglio Direttivo fra personalità scientifiche riconosciute come esperte nelle materie affini alle attività del centro studi.
Propone gli indirizzi per lo sviluppo scientifico della Società, esprime pareri sulle attività scientifiche svolte o da svolgere dal Centro Studi.
Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del suo Presidente e/o su richiesta del Consiglio Direttivo.
Dura in carica quattro anni ed è rinnovabile.
ARTICOLO 14– Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei conti, ove fosse richiesto almeno dal 10% dei soci, è composto da 3 membri, nominati dall’Assemblea tra gli iscritti al registro dei revisori contabili anche tra i non Soci. L’assemblea nomina il Presidente che provvede alla sua convocazione e ne presiede le sedute.
Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta con periodicità semestrale la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposita relazione per l’Assemblea dei Soci.
Il Collegio è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. I membri del Collegio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Ad essi, se non Soci, spetta un compenso, da determinarsi con delibera del Consiglio Direttivo ed approvazione da parte dell’Assemblea.
ARTICOLO 15– Scioglimento dell’Associazione
In caso di scioglimento del Centro Studi, per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190 della legge 662/96 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà effettuata ad altro ente o associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.
ARTICOLO 16– Rinvio
Per quanto non specificamente previsto da questo statuto, si applicano le norme stabilite in materia dal codice civile.
ARTICOLO 17 – Creazione canale di comunicazione
Al fine di dar luce alle attività del centro studi, di ospitare riflessioni di studiosi e ricercatori, facenti parte del comitato scientifico e non, si costituisce un sito internet in forma di Blog con la denominazione “Il Risveglio”. La direzione editoriale e le collaborazioni tecniche vengono deliberate dal consiglio.